La validità della notifica via pec è una domanda che nessuno si fa. Spedisco la PEC e sono a posto, è come una raccomandata, pensano tutti.
Bene, mi spiace disilluderti perché non è propriamente così e ora ti spiego perché. Questo particolare riveste un’importanza fondamentale dato che chi spedisce una PEC lo fa appositamente perché questa abbia valore legale, per esempio una disdetta, ma se non viene mandata al giusto indirizzo PEC, praticamente non ha alcun valore.
Due sentenze abbastanza recenti del TAR di Sicilia hanno di fatto stabilito che una PEC non inviata a un indirizzo PEC che risulta dai pubblici registri, è una notifica inammissibile.
Non ha cioè alcun valore legale!
Già, ma quali sono gli indirizzi PEC dei pubblici registri? Ne ho parlato tempo fa in un articolo in cui ti spiegavo come fare a trovare un indirizzo PEC di un’azienda o di un professionista, ma lo ripeto qui.
Gli indirizzi PEC devono essere quelli contenuti nel sito INI-PEC del Governo. Se l’indirizzo dell’azienda o del professionista non coincide con quello contenuto in questo database, la notifica via PEC non è ammissibile.
Ti chiederai come possa essere possibile ma in realtà la risposta è molto semplice.
Supponiamo che l’azienda Flex Srl abbia creato il proprio indirizzo PEC come [email protected] e lo abbia comunicato in camera di commercio. Questo finisce nel database INI-PEC ed è quello valido.
Successivamente l’azienda ha magari creato il proprio dominio e quindi ha cambiato l’indirizzo PEC in [email protected] ma non ha fatto la variazione in Camera di Commercio.
Quello che succede è che nel database INI c’è la vecchia PEC ma in realtà l’azienda ne sta usando una differente quindi probabilmente non leggerà mai la prima.
In teoria se tu mandi una PEC al vecchio indirizzo, questa non verrà letta da nessuno mentre in realtà ha valore legale a tutti gli effetti perché è responsabilità dell’azienda modificare nel registro INI-PEC la propria PEC se questa viene modificata dopo la comunicazione.
È materia complicata e non è di mia competenza, ma così dice la legge e puoi trovare la spiegazione completa sul sito Ex parte creditoris. Non ho idea di come si proceda in questi casi ma è meglio, onde evitare inconvenienti, sentire prima il proprio professionista per capire come agire senza errori.
Mio scopo è solo quello di avvisarti di questa situazione in modo che tu ne sia informato.
Ne approfitto per aggiungere un’informazione interessante di fine 2019.
La Corte di Cassazione ha corretto un ordinanza che aveva emesso precedentemente e ha stabilito esattamente quello che stiamo dicendo in questo articolo, e cioè – correggendo un ordinanza in cui negava l’attendibilità di INI-PEC – ha stabilito che è pienamente ammissibile la notifica fatta all’indirizzo che appare su INI-PEC anche se questo non viene letto o è in uso all’azienda o al professionista perché è stato cambiato.
Quindi attenzione perché se hai un indirizzo PEC è meglio evitare di cambiarlo o sostituirlo facilmente senza fare tutte le opportune comunicazioni a chi di dovere.
C’è una sezione specifica dedicata alla PEC sul sito e ti consiglio di consultarla perché contiene moltissime informazioni interessanti.
Ma come spesso in Italia, i buchi del sistema sono molti
Io ho una PEC che funziona ma sul sito https://www.inipec.gov.it/cerca-pec non c’é modo di “trovarmi” sia partendo col codice fiscale (dice che è sufficiente) sia con l’indirizzo della PEC.
E quindi ……. ?
Ma se tu sei un semplice privato quindi non un’azienda o un libero professionista, per i quali è obbligatoria, sul sito del Governo non sei indicato perché per i privati non è obbligatorio avere una PEC.
E’ certamente come tu dici ma quale sforzo avrebbe dovuto fare l’Amministrazione Pubblica per mettere TUTTE le PEC esistenti (non solo quellr obbligatorie per Legge), raggiungibili o via Codice Fiscale oppure via PEC ?
Nessuna,
Anzi, mi sembra che sarebbe un servizio dovuto e redditizio per tutti (ad esempio, anche lo Stato potrebbe raggiungermi via mail invece di mandare un Messo Comunale).
PS
E perché nel sito del Governo si parla di “Codice Fiscale” invece che di Partita IVA, visto che quelli censiti sono solo Aziende e Liberi Professionisti ?
Un’altra incongruenza …….
Vero ma non essendo obbligatoria per i privati avrebbero dovuto mettere in piedi un sistema di comunicazione a qualche ente e via di seguito. Per il codice fiscale, la fatturazione nel caso di una ditta individuale prevede l’indicazione anche del codice fiscale oltre alla partita iva.